Per i soci: la notizia è stata segnalata ai soci via
mailing list in data 26 gennaio 2008 insieme ad altre novità!
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NOVITA’ E NUOVE PROCEDURE DERIVANTI DALL’EMENDAMETO
ALLA FINANZIARIA 2008 - ART. 39 QUATER D.L. 159 DEL 01/10/2007
CONVERTITO IN LEGGE N. 222/2007 DEL 01/12/2007
Di
recente è uscita una legge (num. 222 del 1 dicembre
2007) grazie alla quale i musicisti e artisti che rientrano
in determinate categorie vengono esonerati ad adempiere ad
alcuni adempimenti.
Questa
è la normativa: L’art. 39quater
Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazionidi
intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e
folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni,
da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari
di pensione di età superiore a sessantacinque anni
e da coloro che svolgono una attività lavorativa per
la quale sono già tenuti al versamento dei contributi
ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa
da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
e successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte
della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni
che supera l’importo di 5.000,00 euro.
Le minori entrate contributive per l’Enpals derivantidall’applicazionedel
presente comma sono valutate in 15milioni di euro annui
La
ESIBIRSI SOC. COOP. da la possibilità, ai soci rientranti
nelle seguenti categorie:
- GIOVANI FINO A 18 ANNI;
- STUDENTI FINO A 25 ANNI;
- PENSIONATI DI ETA' SUPERIORE A 65 ANNI;
- SVOLGE GIA' ATTIVITA' DIPENDENTE O AUTONOMA E VERSA GIA'
CONTRIBUTI IN ALTRE GESTIONI (es. inps);
di
applicare la normativa fungendo da garante per il socio certificando
il non superamento dei 5.000,00 euro di reddito grazie
alla contabilità della cooperativa stessa, alle buste
paga e, per chi è già iscritto da più
di un anno, grazie al CUD dell’anno precedente.
Per queste categorie non sarà
più nemmeno necessaria la COMUNICAZIONE ANTICIPATA
DELLE DATE!!!
Inoltre per mezzo della cooperativa sarà possibile
essere in regola relativamente a quegli adempimenti che restano
obbligatori per quanto riguarda il punto di vista fiscale
(emissione fattura), di avere un contratto di lavoro e di
regolarizzazione INAIL.
COME
SI POTRA' OPERARE DA OGGI (24 gennaio 2008):
Prima di ogni esibizione ogni musicista dovrà compilare
il modulo di certificazione(che
viene fornito dalla coop) dove c’è anche la firma del presidente della
Cooperativa che appunto opera come garante. A fine serata
si emetterà la fattura per l’esibizione. A quel
punto gli unici versamenti riguarderanno IVA e INAIL (specifichiamo
che l’INAIL è il 2,3% sul compenso sempre al
netto del rimborso spese di trasferta di 40,00 euro).
Copia del modulo deve essere rilasciata al cliente e una copia
inviata a noi insieme alla fattura relativa all’esibizione
stessa (questo perchè così potremo verificare
se farvi la procedura enpals o meno e se, in caso di gruppo,
tutti i componenti sono esentati).
LA
CONVENIENZA :
- in caso di controversie da
parte di ispettori siae/enpals/finanza, queste verranno impugnate
dalla Cooperativa tramite i propri legali;
- la possibilità di emettere
fattura conviene rispetto ad un eventuale ritenuta
d’acconto in quanto:
1) possibilità di scaricare l’IVA da parte del
cliente
2) possibilità di recuperare l’IVA sull’acquisto
di materiale d’usura, pubblicità ecc. da parte
dei soci (vedi sezione “SCARICARE
L’IVA”)
3) il reddito prodotto è inferiore in quanto dalla
somma fatturata vengono detratte le spese forfetarie di trasferta
(le solite 40,00 euro a persona per le esibizioni al di fuori
del comune di residenza). Tale “minor reddito”
prodotto è utile oltre che a restare sotto il tetto
dei 5.000,00 euro annui (che probabilmente comunque non si
raggiungerebbero) a pagare meno irpef nella dichiarazione
dei redditi (che invece nel caso di ritenuta d’acconto
si versa anticipatamente e sull’intero importo non potendo
detrarre le indennità di trasferta sopracitate)
- il contratto di lavoro con
la cooperativa, come già in essere, evita al locale
di doverne stipulare uno e di dover adempiere ai conseguenti
obblighi legislativi;
- Posizione INAIL regolare;
- Dal momento in cui un locale o un cliente vi richiede comunque
l’agibilità ENPALS perché non si fida o preferisce non correre rischi,
se ne occuperà la cooperativa come sempre fatto fino
ad ora;
SPECIFICHIAMO
CHE:
L’esibizione gratuita in un attività dove è
presente uno scopo di lucro resta contestabile in particolare
dalla GUARDIA DI FINANZA (ma anche da SIAE e ENPALS che da
quest’anno possono operare anche per conto della stessa
GUARDIA DI FINANZA).
Per
ulteriori informazioni
potete chiamare il nostro ufficio
al numero 0434696139
dal martedì al giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 17.30
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